PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Comitato
per le celebrazioni).

      1. Per la celebrazione a Padova e in altre città italiane del quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni galileiane, di seguito denominato «Comitato», con il compito di coordinare tutte le iniziative da avviare dal 2006 al 2009 e di disporre in ordine al loro finanziamento.

      2. Il Comitato è composto:

          a) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante;

          b) dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo rappresentante;

          c) dal sindaco del comune di Padova o da un suo rappresentante;

          d) dal sindaco del comune di Pisa o anche da un suo rappresentante;

          e) dal sindaco del comune di Firenze o da un suo rappresentante;

          f) dal rettore dell'università degli studi di Padova o da un suo rappresentante;

          g) dal rettore dell'università degli studi di Firenze o da un suo rappresentante;

          h) dal rettore dell'università di Pisa o da un suo rappresentante;

          i) da un rappresentante italiano dell'Unione astronomica internazionale.

      3. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati possono

 

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designare, quali ulteriori componenti del Comitato, un loro rappresentante.
      4. Per l'ottimale svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, il presidente del Comitato, sentito il Comitato stesso, può istituire:

          a) una commissione scientifica, composta da non più di quindici membri;

          b) una commissione organizzativa, composta da non più di quindici membri;

          c) una segreteria generale, a supporto delle funzioni svolte dal segretario del Comitato, composta da un massimo di cinque unità.

Art. 2.
(Funzioni del Comitato).

      1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) valutazione e approvazione delle iniziative proposte, individuando quelle per le quali si reputa opportuno chiedere l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

          b) predisposizione del programma annuale delle iniziative, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

          c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni o altri organismi pubblici e privati;

          d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

          e) individuazione, anche tramite un concorso nazionale di idee, di un apposito logo che caratterizzi, in maniera tipica ed esclusiva, le iniziative celebrative approvate dal Comitato;

          f) determinazione delle condizioni e delle modalità di utilizzo del logo di cui alla lettera e);

 

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          g) promozione di carte-valori postali commemorative della figura di Galileo Galilei;

          h) realizzazione e aggiornamento di uno specifico sito Internet quale punto di riferimento per la documentazione relativa alla vita e alle opere di Galileo Galilei nonché per la diffusione delle iniziative celebrative;

          i) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle varie iniziative celebrative;

          l) analisi dell'impatto economico, sociale e culturale delle varie iniziative celebrative.

Art. 3.
(Sede e organizzazione del Comitato).

      1. Il Comitato ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato dispone, altresì, di un ufficio di rappresentanza a Padova, situato presso la locale prefettura - Ufficio territoriale del Governo, prescelta in quanto sede rappresentativa dei diciotto anni di maggior produzione di studi e di ricerche di Galileo Galilei.
      2. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni bimestre e, comunque, ogni volta che il suo presidente ne ravvisi la necessità.
      3. Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato da un rappresentante delle amministrazioni, enti, istituti od organismi proponenti iniziative celebrative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      4. Gli oneri relativi a ciascuna iniziativa celebrativa sono a carico del rispettivo proponente. A tale fine ogni progetto dell'iniziativa deve essere corredato, fra l'altro, da una scheda tecnica concernente la copertura finanziaria.
      5. L'attività svolta dal Comitato può essere finanziata anche mediante contributi, di fonte pubblica o privata, finalizzati alla promozione e al coordinamento delle iniziative celebrative.

 

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Art. 4.
(Trattamento economico dei membri
del Comitato).

      1. Ai membri del Comitato e delle relative strutture di supporto, in caso di svolgimento delle funzioni fuori dalla propria sede di residenza, compete il trattamento economico di missione. Per i membri estranei alla pubblica amministrazione si applica il trattamento spettante ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato.

Art. 5.
(Finanziamento del Comitato).

      1. Al fine di contribuire alla commemorazione del quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche è autorizzata la concessione al Comitato di un contributo pari a 300.000 euro per gli anni 2006, 2007 e 2008 per organizzare eventi e celebrazioni.

Art. 6.
(Finanziamenti al comune di Padova).

      1. Per la commemorazione del quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche è autorizzata la concessione di un contributo di 1.100.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 al comune di Padova per l'organizzazione di attività finalizzate a divulgare gli aspetti salienti della vicenda padovana di Galileo Galilei e in particolare: il successo e la fama del docente universitario; la prolificità di idee e di intuizioni del ricercatore e il contesto europeo del dibattito scientifico da queste suscitato; il consenso, la fiducia e la benevolenza della Repubblica di Venezia nei confronti dello scienziato. Tra tali attività è altresì prevista una serie di operazioni innovative, di carattere internazionale

 

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e con forte impatto sul territorio, realizzate mediante la ricerca di base, lo sviluppo di tecnologie di frontiera, e i metodi della didattica universitaria e della divulgazione scientifica. Ai fini di cui al presente comma, l'università degli studi di Padova, la città di Padova e la regione Veneto collaborano per la realizzazione delle seguenti attività culturali:

          a) allestimento di una mostra che illustra l'opera di Galileo Galilei;

          b) raccolta, conservazione, manutenzione e restauro dei documenti fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione relativi all'attività di Galileo Galilei e al contesto sociale, scientifico e politico in cui ha vissuto e ha svolto la propria opera, da destinare sia all'allestimento di mostre, sia alla produzione di un filmato da proiettare nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nelle università degli studi;

          c) creazione di un laboratorio avanzato di astronomia, astrofisica, scienze e tecnologie dallo spazio, al quale partecipano tutti i soggetti dell'ateneo patavino, che si occupano dello sviluppo di tecnologie per l'astronomia da terra e per missioni spaziali nonché del loro utilizzo nell'indagine del cosmo. Il laboratorio, in particolare, è tenuto alla realizzazione di un progetto sull'alta risoluzione spaziale e temporale dalla terra e dallo spazio;

          d) costruzione di una sala planetario di nuova tecnologia con almeno 200 posti, o di una sala attrezzata anche per simulazioni a carattere scientifico-didattico ad alto effetto;

          e) costruzione di una sala collegata interattivamente in audio e in video con missioni spaziali e con centri spaziali a fini scientifici e didattici nonché di un polo di comunicazione e di servizi con le missioni spaziali, e di monitoraggio degli esperimenti a bordo di satelliti;

          f) allestimento di un museo dedicato all'astronomia, astrofisica, scienze e tecnologie dallo spazio, che cura, in particolare,

 

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la raccolta e l'esposizione degli strumenti di fisica e di astrofisica, provvedendo al loro costante aggiornamento in base all'evoluzione del settore, nonché l'esposizione della medesima strumentazione risalente agli anni dal 1940 al 1980. Nell'ambito del museo è altresì prevista la realizzazione di una struttura multimediale per mostrare in forma accessibile al pubblico i progressi e l'evoluzione delle ricerche e delle tecnologie nel campo delle scienze dello spazio;

          g) costruzione di una sala museale aereo-spaziale didattica presso il Museo dell'aria e dello spazio situato nel Castello di San Pelagio a Due Carrare, in provincia di Padova.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dagli articoli 1 a 5, pari a 300.000 euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 1.100.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

 

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.